Termini d’acquisto

Da ora in avanti il venditore verrà definito come  “il cedente” o, per brevità, Parte A e l’acquirente come “il cessionario”, o, per brevità, parte B.Parte A e Parte B, se nominate insieme, saranno definite come “le Parti”
Premesso che:
• parte A ha la piena titolarità, il possesso e la totale proprietà dei boschi che insistono sul Podere La Farneta, in omonima località nel comune di Volterra, in provincia si Pisa.
• È intenzione ed interesse di Parte B acquisire il possesso e la proprietà di una porzione dei suddetti boschi con la modalità detta “in Piedi” secondo gli usi e le tradizioni locali.
Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse.
le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente contratto

Art.2 – Oggetto del contratto.
con il presente contratto Parte A cede e vende a Parte B che acquista e compra una porzione di “bosco in piedi” consistente in n° 1 (uno) albero come meglio identificato e descritto infra nella presente scrittura. Tale Albero si trova, situato fra altri alberi, nella porzione di bosco unilateralmente identificata da Parte A come “il Bosco della Riconoscenza” Parte B capisce, riconosce, accetta e condivide questa unilaterale identificazione e si dichiara ben conscia che il suo albero si trova nella suddetta porzione di bosco che dichiara di avere ben visionato ed identificato.

Art.2-1 – la compra vendita regolata dal presente contratto si riferisce solo ed esclusivamente all’albero come sopra ed infra descritto e, più precisamente, a quella parte dell’albero sporgente dal suolo ad una distanza di 35 centimetri dal terreno mentre tutte le parti al di sotto di tale altezza compreso il pezzo di tronco fra questa ed il terreno, rimarranno proprietà esclusiva di Parte A. Nessun diritto di proprietà, pertanto, potrà viene attribuito né potrà essere avanzato da Parte B né sulle parti di albero stanti nel sottosuolo (radici, barbatelle, miceli o tuberi o funghi in genere) né, tantomeno, sul terreno stesso entro e sopra il quale la pianta insiste, fatto salvo per parte B il diritto di transito e di calpestio necessari ad avvicinare fisicamente l’albero acquistato.

Art.2 -2 – ai sensi e per gli effetti del precedente art-2-1 – quindi, qualora parte B decidesse in futuro di utilizzare la sua pianta per gli usi dalle leggi consentiti – ad esempio tagliandola per farne legna da ardere – tale taglio non potrà avvenire al di sotto di cm 35 dal suolo, intendendosi, ora per allora, che i polloni ed i ricacci che da tale base del tronco rispunteranno saranno di proprietà esclusiva di Parte A. Parte B si dichiara comunque edotta che, nel caso decidesse di intervenire in tal senso, dovrà prima munirsi dei necessari permessi rilasciati dagli enti a tale scopo preposti (es. i Carabinieri del Corpo Forestale delle Stato Italiano) a sua totale cura, spese e responsabilità e che sempre alla sua responsabilità verranno inscritti ed addebitati gli eventuali danni che detta operazione dovesse arrecare agli alberi vicini durante le suddette operazioni.

Art.3 – Condizioni di vendita.
Parte B acquista il bene oggetto di questo contratto a proprio rischio e pericolo, come cosa “vista e piaciuta”. lo acquista nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, manlevando parte A da qualsiasi responsabilità presente e futura sui possibili danneggiamenti allo stesso apportati da colpose e/o dolose azioni umane volontariamente o involontariamente esperite da terzi o che a terzi siano imputabili, nonché dai danneggiamenti che potrebbero derivare da eventi naturali quali ad esempio, ma non solo, malattie in corso al momento della stipula del presente atto e da parte A non ancora conosciute, incendi boschivi, temporali o fortunali che potrebbero causare l’abbattimento dell’albero a causa di forti venti, o di neve, o di malattie che potrebbero portare alla
morte della pianta o al suo abbattimenti per ragioni fito-sanitarie atte a salvaguardare il bosco nel suo insieme.

Art.4 – Garanzie.
Parte A garantisce Parte B sulla sua completa disponibilità del bene infra descritto, garantendo lo stesso libero da ogni e qualsivoglia vincolo pignoramento o pregiudizio di sorta e verso chicchessia che ne possano ostacolare la presa di possesso o la proprietà da parte di Parte B

 

Art.5 – Diritto di transito.
l’acquisto del bene oggetto della presente scrittura garantisce altresì a parte B il diritto di transitare nelle proprietà di parte A onde potersi fisicamente recare presso il bene acquistato per verificarne periodicamente, ed a sua discrezione, lo stato e le condizioni purché tali visite avvengano:
a) senza l’ausilio di mezzi meccanici se non previo accordo con Parte A
b) in orari diurni limitati come segue: dal 21 marzo al 21 settembre dalle ore 8 alle ore 19, e dal 22 settembre al 20 marzo dalle ore 9 alle ore 16.
Eventuali eccezioni agli orari sopra stabiliti dovranno di volta in volta essere concordate fra le Parti.

Art.6 – Identificazione del bene.
La parte di Bosco in Piedi oggetto della presente scrittura, e, più precisamente l’albero da parte B acquistato, verrà univocamente identificato nei seguenti modi:
a) tramite un’apposita targa fissata all’albero stesso e recante il nome dell’albero come dall’acquirente stabilito, il nome ed il cognome dell’acquirente, nonché la data di acquisto del bene in oggetto.
b) tramite il rilascio, da parte di Parte A, di un documento certificante l’avvenuto acquisto del bene e contenente le misure dello stesso: altezza, circonferenza del tronco, presunta ampiezza della chioma nonché una fotografia all’uopo scattata con o senza la presenza di Parte B nella suddetta immagine.
c) un breve filmato, a cura di parte A sarà reso disponibile a parte B perché possa condividere visivamente il suo albero con chi riterrà opportuno anche attraverso le piattaforme digitali o altri mezzi che dovesse ritenere validi ed idonei.
d)coordinate geografiche da rilevare a cura e spese di Parte B qualora lo ritenesse di suo interesse.

Art.6.1 – Diritto di utilizzo dell’immagine.
Con la firma del presente contratto parte B concede a parte A il diritto di utilizzare il suo nome e la sua immagine comunicando e rendendo di pubblico dominio l’acquisto dell’albero ed il suo possesso da parte di Parte B. Questo diritto di utilizzo dell’immagine vale per qualsiasi tipo di mezzo Parte A decida di utilizzare a tale scopo, quali ad esempio, ma non solo, le tecnologie digitali, i siti web, le piattaforme social, i media tradizionali (radio, televisione, giornali e carta stampata in genere).

Art.7 – Iscrizione del contratto.
Qualora Parte B ritenesse di suo interesse registrare il presente contratto, o farlo registrare da pubblico ufficiale, le spese e le incombenze derivanti saranno totalmente a suo carico, ivi comprese le spese di rilievi geografici eseguiti da professionisti all’uopo ingaggiati.

Art.8 – Diritto di prelazione.
A parte A è riservato il diritto di prelazione sul bene oggetto del presente contratto in caso di futuro cambio della proprietà e, per questo motivo, qualora parte B decidesse in futuro di alienare, cedere o vendere il bene oggetto della presente scrittura, dovrà darne comunicazione scritta a Parte A. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati inerenti la cessione o la vendita quali: nome e cognome o ragione sociale dell’acquirente, indirizzo dello stesso, prezzo pattuito e condizioni di pagamento nonché, in caso di permuta, il valore presunto attribuito all’oggetto da permutare.
Una volta ottenute le suddette informazioni parte A avrà 60 giorni di tempo per decidere se esercitare il suo diritto di prelazione alle stesse condizioni del potenziale acquirente trascorsi i quali senza che la volontà di esercitare la prelazione venga comunicata, parte B sarà libera di perfezionare la vendita del bene impegnando il compratore al rispetto delle clausole della presente scrittura.

Art.9 – Tribunale competente.
La presente scrittura contiene e rappresenta le volontà espresse dalle parti in merito alla compra vendita in oggetto.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere sulla interpretazione, l’esecuzione o la gestione delle clausole contenute nella presente scrittura sarà di esclusiva competenza del Foro di Brescia, e, secondo precisa volontà delle parti, con esplicita esclusione di tutti gli altri Fori.

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